Prova di attività e redditività
Un requisito legale fondamentale è dimostrare che l'attività autonoma pianificata sia autentica e redditività. Al momento della registrazione come lavoratore autonomo (o della richiesta di conversione/rinnovo del permesso), le autorità svizzere richiederanno la prova della tua attività autonoma. Potrebbe essere necessario presentare un piano aziendale, contratti o accordi con i clienti, fatture per lavori svolti o altre prove che attestino la tua attività in grado di sostenerti finanziariamente (da UE/EFTA).
Esempi di prove accettate includono un numero di partita IVA valido, l'iscrizione a un registro professionale (se applicabile), l'iscrizione alle assicurazioni sociali come lavoratore autonomo, la contabilità della tua attività o l'iscrizione al registro di commercio (da UE/EFTA). L'idea fondamentale è convincere le autorità che non diventerete un peso per l'assistenza sociale – in altre parole, che il vostro reddito (o risorse) da lavoro autonomo sarà sufficiente a sostentarvi (e a eventuali persone a carico). Ad esempio, quando richiedete per la prima volta un permesso di lavoro autonomo, dovete presentare "documenti comprovanti che siete o sarete lavoratori autonomi e che potete provvedere a voi stessi e alla vostra famiglia (ad esempio, la vostra contabilità)" (Lavorare in Svizzera come cittadini stranieri).
Rilascio e durata del permesso
Se arrivate in Svizzera specificamente per esercitare un'attività lavorativa autonoma (o per cambiare il vostro scopo di soggiorno in un'attività lavorativa autonoma), dovete informare l'ufficio cantonale della migrazione e richiedere l'autorizzazione per l'attività lavorativa autonoma.
Per i cittadini UE/AELS, una volta approvata, le autorità rilasceranno un permesso di soggiorno B valido per cinque anni (rinnovabile) per l'esercizio di un'attività lavorativa autonoma (Lavoro autonomo). In pratica, se si è già in possesso di un permesso B (ad esempio, ottenuto tramite un lavoro dipendente o un ricongiungimento familiare), è possibile avviare un'attività autonoma senza bisogno di un permesso completamente nuovo, ma è necessario comunicare alle autorità cantonali il cambio di attività.
La buona notizia è che un permesso B UE include la piena mobilità professionale: è possibile cambiare datore di lavoro o passare da un lavoro dipendente a un'attività autonoma (e viceversa) senza perdere il diritto di soggiorno (da UE/AELS). È sufficiente assicurarsi, al prossimo rinnovo del permesso, di poter fornire la prova di un'attività lucrativa continuativa o di un reddito sufficiente. (Gli uffici cantonali per la migrazione possono fornire assistenza in singoli casi (da UE/AELS).)
Eccezioni e casi speciali
Si noti che potrebbero esserci restrizioni per determinate professioni o situazioni. Alcune professioni regolamentate (ad esempio medico, notaio, revisore contabile) richiedono autorizzazioni o qualifiche specifiche prima di poter esercitare in modo indipendente (lavoro autonomo).
Queste normative possono essere federali o cantonali, quindi se il tuo lavoro autonomo rientra in un settore regolamentato, verifica i requisiti (licenze, diplomi, ecc.) in quel settore. Inoltre, dal 2023, i cittadini croati (che hanno recentemente ottenuto il pieno diritto alla libera circolazione nell'UE) sono soggetti a contingenti temporanei in Svizzera, il che significa che un croato che cerca lavoro autonomo potrebbe aver bisogno di un permesso B con contingentamento limitato (da UE/AELS). Si tratta di una misura di salvaguardia speciale che potrebbe essere revocata in futuro, ma vale la pena verificare la situazione attuale se si applica al tuo caso.
Gli altri cittadini UE/AELS non sono soggetti a limiti di contingentamento per i permessi. Infine, i cittadini extra-UE generalmente non possono lavorare come freelance in Svizzera con un permesso B, a meno che non abbiano un permesso C o non siano coniugi di un titolare di permesso svizzero/C (lavoro autonomo), ma questo non riguarda i cittadini UE, che beneficiano dell'accordo di libera circolazione.