Messa in mora in Svizzera: modello di diffida per una fattura non pagata
Il cliente non paga? Invia una diffida valida in Svizzera (art. 102 CO), fai decorrere l'interesse di mora del 5 % e prepara l'esecuzione. Con modello.
Fondatore di Magic Heidi

Il tuo cliente non paga nonostante un sollecito? Mandagli una diffida scritta, con un ultimo termine preciso. In Svizzera è l'interpellazione dell'art. 102 CO: costituisce il cliente in mora, fa decorrere l'interesse di mora del 5 % (art. 104 CO) e prepara la domanda d'esecuzione.
Qui sotto trovi una lettera di messa in mora svizzera completa, da copiare.
Prima di cominciare, un dettaglio importante. Se cerchi un modello online, finisci presto su modelli stranieri, per esempio francesi, belgi o del Québec. Vi si parla di «injonction de payer» (un ordine di pagamento del giudice), di un indennizzo forfettario di 40 € o del «commissaire de justice» (ufficiale giudiziario). Niente di tutto questo esiste in Svizzera.
Prendiamo Camille, grafica indipendente a Losanna (esempio inventato). Ha consegnato un logo da CHF 2'400.00, il cliente ha ignorato un sollecito cortese e lei esita tra un secondo sollecito e un avvocato.
A questo punto non serve né l'uno né l'altro. Una lettera ben scritta, spedita per raccomandata, basta per passare alla fase successiva. Questa guida ti mostra quale, e cosa viene dopo.
In breve
- La messa in mora svizzera è una semplice dichiarazione scritta del creditore che esige il pagamento senza ulteriore ritardo (art. 102 cpv. 1 CO). Nessuna forma legale particolare, nessun avvocato necessario.
- Fissa la data da cui decorre l'interesse di mora del 5 % annuo (art. 104 CO), se il cliente non è già in mora. Questa data ti sarà chiesta nella domanda d'esecuzione (art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF).
- Non è obbligatoria prima di un'esecuzione e non interrompe la prescrizione. Solo un'esecuzione, un'istanza di conciliazione, un'azione giudiziaria o il riconoscimento del cliente la interrompono (art. 135 CO).
- «30 giorni netto» stampato sulla fattura non sempre basta: i tribunali cantonali non sono d'accordo tra loro. Nel dubbio, invia la diffida.
- Le spese di sollecito sono dovute solo se sono state pattuite o se costituiscono un danno provato. Non esiste un importo forfettario legale come in Francia.
Che cos'è la messa in mora nel diritto svizzero?
In Svizzera la messa in mora (o interpellazione) è la dichiarazione con cui il creditore esige dal debitore il pagamento di un debito scaduto. Secondo l'art. 102 cpv. 1 CO, costituisce il debitore in mora. Da quel momento, sulla somma dovuta decorre l'interesse di mora del 5 % annuo.
Il Consiglio federale definisce in modo semplice questa intimazione di pagamento nel suo rapporto del 2017 sulle società d'incasso (in francese): è una dichiarazione del creditore al debitore per comunicargli che esige il pagamento del dovuto senza ulteriore ritardo.
Che cosa produce: la mora e l'interesse del 5 %
La mora ha tre effetti concreti per te:
- Interesse di mora del 5 % annuo, anche se era stato pattuito un tasso più basso. Si applica un tasso più alto se è previsto nel tuo contratto (art. 104 CO).
- Non serve una colpa: il cliente deve l'interesse anche se non è responsabile del ritardo, precisa lo stesso rapporto.
- Un danno supplementare può essere chiesto se supera l'interesse e se lo provi (art. 106 CO). Secondo il Tribunale federale citato nel rapporto, non si somma all'interesse.
Che cosa non fa
Una diffida non è una condizione per avviare un'esecuzione. Il portale PMI della Confederazione lo dice chiaramente: il richiamo «non è obbligatorio, ma caldamente consigliato» (kmu.admin.ch).
E non interrompe nemmeno la prescrizione. Molti indipendenti pensano il contrario.
L'art. 135 CO cita solo il riconoscimento del debito da parte del cliente e gli atti esecutivi o giudiziari. Se la tua fattura si avvicina al termine di prescrizione, una lettera non la salverà: leggi il nostro articolo sulla prescrizione delle fatture.
Ti serve davvero una diffida?
Non sempre. L'art. 102 cpv. 2 CO prevede un'eccezione: se il giorno del pagamento è stato fissato di comune accordo, il cliente è in mora per la sola scadenza di quel giorno. Senza sollecito. Senza lettera.
Se non è stato pattuito alcun termine, il debito è esigibile subito (art. 75 CO). Ma esigibile non vuol dire in mora: è la tua interpellazione a fare la differenza. Il nostro articolo sui termini di pagamento spiega nel dettaglio questa distinzione.
| La tua situazione | Il cliente è già in mora? | Cosa fare |
|---|---|---|
| Data precisa accettata nell'offerta, nel contratto o nelle CG («pagabile entro il 30.11.2026») | Sì, dal giorno dopo questa data (art. 102 cpv. 2 CO) | Diffida facoltativa, ma utile come prova e ultimo avvertimento |
| «30 giorni netto» stampato solo sulla fattura | Punto controverso (vedi sotto) | Invia una diffida |
| Nessun termine da nessuna parte | No | Diffida necessaria per far decorrere l'interesse prima dell'esecuzione |
Il punto controverso: «30 giorni netto» sulla fattura
Un termine stampato sulla fattura vale come interpellazione? I tribunali non rispondono tutti allo stesso modo.
- Una prima lettura dice sì. Nel 2003 le camere civili dell'Obergericht e il Tribunale commerciale argoviesi hanno cambiato prassi: una fattura con la dicitura «netto 30 Tage» vale anche come interpellazione che fa decorrere l'interesse di mora ai sensi dell'art. 102 cpv. 1 CO (AGVE 2003 n. 6). Secondo il Tribunale cantonale vodese, la giurisprudenza vallesana va nella stessa direzione.
- Una seconda lettura dice no. Il Tribunale cantonale vodese ricorda che una fattura è in linea di principio solo un'informazione sull'importo dovuto. Secondo la sua giurisprudenza, «30 jours net» non vale come interpellazione senza un'espressione più ferma della volontà del creditore (sentenza del 20.05.2019). La stessa sentenza aggiunge che, senza un'interpellazione precedente, l'interesse decorre solo dalla notificazione del precetto esecutivo.
Non risolveremo qui questo dibattito. Il consiglio pratico, invece, è semplice:
- Per i tuoi prossimi incarichi, scrivi una data di scadenza precisa nell'offerta, nel contratto o nelle tue condizioni generali, e falla accettare.
- Per una fattura già in ritardo, invia una diffida. Costa solo il prezzo di una raccomandata e fissa una data chiara, nero su bianco.
Prima di arrivare a questo punto, hai già inviato un sollecito di pagamento cortese? Spesso una semplice dimenticanza si risolve già lì. La diffida è il passo formale successivo.
Diffida svizzera o francese: 5 errori dei modelli online
Immagina Marco, sviluppatore web inventato a Ginevra. Copia un modello francese trovato online, con «indemnité forfaitaire de 40 €» (indennizzo forfettario di 40 €) e «à défaut, je saisirai le juge par voie d'injonction de payer» (in mancanza, mi rivolgerò al giudice con un ordine di pagamento). Due giorni dopo, la fiduciaria del cliente gli risponde che queste regole in Svizzera non esistono.
Il cliente contesta le spese, Marco perde tempo e un po' di credibilità. La sua seconda lettera, questa volta svizzera, viene pagata in dieci giorni.
Ecco i cinque errori da togliere da qualsiasi modello straniero:
- «Injonction de payer» (ordine di pagamento del giudice): in Svizzera il passo successivo è la domanda d'esecuzione all'ufficio d'esecuzione. A questo stadio nessun giudice esamina il credito: secondo il Cantone di Ginevra, l'ufficio non ha né la competenza né il dovere di verificare che il credito sia giustificato (ge.ch, in francese).
- «Indemnité forfaitaire de 40 €» (indennizzo forfettario di 40 €): una regola francese, tra imprese. In Svizzera le spese sono dovute solo se sono state pattuite, o come danno provato (art. 106 CO). Secondo la dottrina dominante, il costo del primo sollecito non è in linea di principio recuperabile, perché il cliente non è ancora in mora.
- «La diffida è obbligatoria prima di qualsiasi procedura»: non in Svizzera, puoi avviare un'esecuzione anche senza.
- «La diffida interrompe la prescrizione»: no, vedi l'art. 135 CO.
- Articoli del Codice civile francese o del Québec: cita il Codice delle obbligazioni svizzero, art. 102–104 CO. Un cliente attento noterà la differenza.
Cosa deve contenere una diffida svizzera
La legge non prescrive alcuna forma particolare per l'interpellazione. Basta una lettera chiara e datata, spedita in modo dimostrabile. Ecco la lista di controllo:
- I tuoi dati e quelli del cliente (ditta individuale, indirizzo, IDI o numero IVA se ne hai uno).
- Il fondamento del credito: offerta accettata, contratto, ordinazione, con la data.
- La fattura in questione: numero, data, importo in CHF.
- I solleciti precedenti, con le loro date.
- Una richiesta di pagamento esplicita: «La diffido formalmente a pagare…».
- Un ultimo termine preciso, sotto forma di data. In pratica, da 10 a 14 giorni. Nessun articolo fissa questa cifra.
- L'interesse di mora del 5 % e la data da cui decorre.
- Le spese di sollecito, solo se sono previste nelle tue CG o nel tuo contratto.
- L'annuncio della domanda d'esecuzione se il termine non viene rispettato.
- I tuoi dati di pagamento, idealmente con la fattura QR.
- Data e firma.
Da non aggiungere: spese inventate, interessi sugli interessi di mora (esclusi dall'art. 105 cpv. 3 CO) o minacce di denuncia penale. Queste aggiunte indeboliscono la tua lettera invece di rafforzarla.
Modello di lettera di diffida (Svizzera) da copiare
Copia questo modello, sostituisci le parentesi quadre ed elimina le opzioni che non ti riguardano. Importi in formato svizzero (CHF 2'400.00), date nel formato gg.mm.aaaa.
[Nome Cognome / Ditta individuale]
[Indirizzo] · [NPA Località]
[IDI / N. IVA se applicabile] · [e-mail] · [telefono]
RACCOMANDATA (copia via e-mail a [indirizzo e-mail del cliente])
[Cliente: ragione sociale o nome]
[Indirizzo]
[NPA Località]
[Luogo], [gg.mm.aaaa]
Diffida – fattura n. [numero] del [gg.mm.aaaa]
Gentili Signore e Signori,
con [offerta accettata il gg.mm.aaaa / contratto del gg.mm.aaaa / ordinazione del gg.mm.aaaa],
Lei mi ha affidato [descrizione della prestazione]. Ho eseguito questa prestazione
e Le ho inviato la fattura n. [numero] del [gg.mm.aaaa], dell'importo di
CHF [importo], pagabile [entro il gg.mm.aaaa / entro [numero] giorni].
Nonostante [il mio sollecito del gg.mm.aaaa / i miei solleciti del gg.mm.aaaa e gg.mm.aaaa],
questo importo risulta a oggi non pagato.
La diffido formalmente a pagare la somma di CHF [importo]
entro il [gg.mm.aaaa].
Conformemente all'art. 104 CO, sarà dovuto un interesse di mora del 5 % annuo
a partire dal [gg.mm.aaaa: giorno successivo al termine sopra indicato].
[Variante se era stata pattuita una data di scadenza precisa:
Il pagamento era stato pattuito entro il [gg.mm.aaaa]. Lei è quindi
in mora dal [gg.mm.aaaa] (art. 102 cpv. 2 CO) e da tale data decorre
un interesse di mora del 5 % annuo (art. 104 CO).]
[Facoltativo, solo se previsto nelle condizioni generali o nel contratto:
Sono dovute spese di sollecito di CHF [importo] secondo l'art. [numero]
delle mie condizioni generali.]
Il pagamento può essere effettuato tramite la fattura QR allegata
(IBAN [CH..], riferimento [riferimento]).
In mancanza del pagamento integrale entro tale termine, presenterò senza
ulteriore avviso una domanda d'esecuzione presso l'ufficio d'esecuzione competente.
Se contesta questa fattura, La prego di comunicarmelo
per iscritto prima di tale data.
Distinti saluti
[Firma]
[Nome Cognome]
Allegati: fattura n. [numero], sollecito del [gg.mm.aaaa] (con fattura QR)
Perché l'interesse dal giorno dopo il termine e non dalla ricezione? È la scelta prudente. Chiedi qualche franco in meno, ma la tua data di partenza è difficile da contestare. Se era stata accettata una scadenza precisa, usa invece la variante prevista nel modello.
Come inviare la diffida (e conservare la prova)
Raccomandata e copia via e-mail
La raccomandata non è obbligatoria, ma è la tua prova. La lettera viene consegnata solo contro firma (o a una persona autorizzata), e il tracciamento elettronico della Posta documenta l'invio e la consegna. Il tracciamento, però, non dice nulla sul contenuto della busta. Conserva quindi una copia firmata della lettera e invia lo stesso PDF via e-mail, lo stesso giorno.
Quanto al costo, una raccomandata in Svizzera (fino al formato B4) costa CHF 5.80 se è già affrancata e pronta per la spedizione, o CHF 6.80 se l'affrancatura la fa la filiale allo sportello, secondo le tariffe della Posta consultate a novembre 2026.
Allegare il sollecito con la fattura QR e conservare lo storico degli invii
Qui il tuo software di fatturazione ti fa risparmiare tempo. Prima di scrivere la lettera, crea un sollecito a partire dalla fattura non pagata in Magic Heidi. Ottieni la stessa fattura in PDF, contrassegnata come sollecito e con una breve frase che chiede di pagare al più presto.
Se il tuo IBAN è registrato, questo PDF mantiene la fattura QR. Il cliente può pagare scansionando il codice, senza ricopiare l'IBAN. Allegalo alla tua diffida.
Poi puoi inviarlo via e-mail dall'app, con oggetto e messaggio modificabili. Se preferisci la carta, Magic Heidi può anche stampare e spedire una lettera in posta B (B-Mail), che arriva in circa 3 giorni lavorativi. Attenzione: la posta B non è una raccomandata. Se vuoi la prova di una raccomandata, spedisci la tua lettera di diffida personalmente, dalla Posta.
La parte più utile viene dopo. Ogni invio viene registrato sulla fattura: data, tipo di documento (fattura o sollecito), destinatario e stato della consegna. Il giorno in cui compili la domanda d'esecuzione, hai a portata di mano le date dei tuoi invii.
Vuoi vedere com'è questo storico? Prova il software di fatturazione Magic Heidi sulla tua prossima fattura: la versione gratuita permette 3 fatture, senza carta di credito.
Quanto aspettare?
La legge non fissa alcun termine per la diffida. Sei tu a scegliere la data che scrivi nella lettera. In pratica, da 10 a 14 giorni dalla ricezione lasciano al cliente il tempo di pagare, senza trascinare la pratica.
Segna la data in agenda. Se passa senza pagamento, agisci: una minaccia di esecuzione che resta senza seguito perde il suo effetto per la volta successiva.
Calcolare l'interesse di mora del 5 %: un esempio
Torniamo a Camille. Invia la sua diffida il 01.11.2026 con termine al 15.11.2026. L'interesse decorre quindi dal 16.11.2026. Il cliente alla fine paga il 31.01.2027. Dal 16.11.2026 al 31.01.2027 compreso fanno 77 giorni d'interesse.
CHF 2'400.00 × 5 % × 77 / 365 = circa CHF 25.32
L'importo resta modesto, ma conta quando il ritardo si prolunga o quando la fattura è grossa. Le convenzioni per il conteggio dei giorni variano: senza contare il giorno del pagamento, o su una base di 360 giorni, si arriva a circa CHF 25.00. Per i dettagli, vedi come calcolare gli interessi di mora. Promemoria utile: niente interessi sugli interessi di mora (art. 105 cpv. 3 CO).
Il cliente continua a non pagare: la domanda d'esecuzione
Il termine della tua diffida è scaduto? Il passo successivo è la domanda d'esecuzione, da presentare all'ufficio d'esecuzione del domicilio o della sede del cliente. Si può fare online tramite EasyGov.
- Compila la domanda: creditore, debitore, importo in CHF e, se il credito è fruttifero, il tasso d'interesse e il giorno da cui decorre (art. 67 cpv. 1 LEF). Qui serve la data della tua diffida.
- Anticipa le spese: sono a carico del debitore, ma sei tu ad anticiparle (art. 68 LEF). La tassa per il precetto esecutivo è fissata dalla Confederazione in base all'importo: CHF 60 per un credito superiore a CHF 1'000 fino a CHF 10'000, come quello di Camille, più CHF 7 per ogni tentativo di notificazione (art. 16 OTLEF). Il portale PMI della Confederazione indica tra CHF 50 e CHF 100 per un credito inferiore a CHF 10'000.
- L'ufficio notifica il precetto esecutivo: il cliente ha 20 giorni per pagare e 10 giorni per fare opposizione (art. 69 e 74 LEF).
- In caso di opposizione, bisogna farla togliere dal giudice, con un'azione giudiziaria o con la procedura di rigetto dell'opposizione (art. 79–82 LEF). Senza opposizione, puoi chiedere il proseguimento dell'esecuzione dopo 20 giorni, al più tardi un anno dopo la notificazione (art. 88 LEF).
Tutta la procedura, moduli compresi, è spiegata nella nostra guida per avviare un'esecuzione in Svizzera.
Se il cliente risponde e riconosce il debito
Spesso la diffida provoca una reazione. Prendiamo Sophie, traduttrice inventata a Friburgo. Il suo cliente le scrive: «So di doverle i CHF 3'600.00, ma questo mese non riesco a pagare tutto.»
Non accontentarti di questa e-mail. Fai firmare al cliente un riconoscimento di debito con l'importo e le date di pagamento.
Una volta firmato, ti permette di chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione se un giorno il cliente fa opposizione (art. 82 LEF). Interrompe anche la prescrizione (art. 135 CO). Sophie aggiunge un piano in tre rate e recupera l'intera somma in tre mesi.
Incarico in corso? Fissa un termine prima di continuare
Se lavori ancora per questo cliente, il Codice delle obbligazioni ti lascia un margine. In un contratto bilaterale puoi fissare un congruo termine. Se passa senza pagamento, puoi in particolare recedere dal contratto o chiedere il risarcimento del danno, a condizione di dichiararlo immediatamente (art. 107 CO). Nei casi complicati, fatti consigliare prima di disdire.
E per il futuro, un consiglio di prevenzione: se fatturi questo cliente ogni mese, lascia che Magic Heidi invii la fattura ricorrente automaticamente (mensile, trimestrale o annuale). Parte a data fissa, senza che tu ci debba pensare.
Conclusione: una lettera, una data, poi l'esecuzione
Una messa in mora in Svizzera non richiede né un avvocato né formule magiche. Ricorda tre punti:
- Fissa la data dell'interesse del 5 %, che ti servirà per la domanda d'esecuzione.
- Non è obbligatoria prima dell'esecuzione e non interrompe la prescrizione.
- Un termine solo stampato sulla fattura è controverso: concorda una data precisa nell'offerta, altrimenti invia la lettera.
Il tuo prossimo passo: copia il modello, fissa una data, invialo per raccomandata con una copia via e-mail. Se la data passa, presenta la domanda d'esecuzione.
Informazioni generali, non consulenza giuridica. Per un importo elevato o un credito contestato, rivolgiti a un avvocato o a un servizio giuridico. Fonti: CO, LEF e OTLEF su fedlex.admin.ch, rapporto del Consiglio federale del 22.03.2017, AGVE 2003 n. 6, sentenza del Tribunale cantonale vodese del 20.05.2019, kmu.admin.ch, ge.ch, La Posta. Aggiornamento: novembre 2026.
