Rimuovere l'opposizione: come chiedere il rigetto dell'opposizione

Rigetto dell'opposizione senza avvocato: quando la tua offerta firmata basta come titolo, quali allegati vuole il giudice e quanto costa la procedura.

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Nathan Ganser

Fondatore di Magic Heidi

Una persona sale i gradini del tribunale con un fascicolo

Il tuo cliente ha fatto opposizione e la tua esecuzione è ferma. Per togliere di mezzo l'opposizione chiedi al giudice del luogo dell'esecuzione il rigetto dell'opposizione.

Se il tuo cliente ha firmato qualcosa che indica l'importo, per esempio la tua offerta a prezzo fisso, si tratta del rigetto provvisorio dell'opposizione secondo l'art. 82 LEF: una domanda scritta, qualche allegato e una tassa di giustizia da CHF 50 a 300 per crediti da CHF 1'000 a 10'000. Se non hai nulla di firmato, la strada passa dalla conciliazione e dall'azione in giudizio.

In breve

  • L'opposizione blocca l'esecuzione. Si va avanti solo con una decisione del giudice: il rigetto dell'opposizione (art. 80–84 LEF) oppure una sentenza che tolga espressamente l'opposizione (art. 79 LEF).
  • Il rigetto provvisorio richiede la firma del tuo cliente. Un'offerta firmata a prezzo fisso può bastare, se dimostri di aver consegnato. Fattura e solleciti da soli non bastano mai.
  • Hai un anno di tempo. Il diritto di chiedere la continuazione si estingue un anno dopo la notificazione del precetto esecutivo; durante il procedimento giudiziario il termine resta sospeso (art. 88 LEF).
  • Tassa di giustizia da CHF 50 a 300 per crediti da CHF 1'000 a 10'000 (art. 48 OTLEF). La anticipi tu, alla fine paga la parte soccombente.
  • 20 giorni per l'azione di disconoscimento. Se dopo il rigetto il tuo cliente non promuove l'azione entro 20 giorni, il rigetto diventa definitivo (art. 83 LEF).

A questo punto molti indipendenti si sentono dire: «Senza riconoscimento di debito puoi lasciar perdere.» Non è proprio così. E una fattura con tre solleciti non basta comunque.

Come avviare l'esecuzione lo trovi nella guida Avviare un'esecuzione in Svizzera. Qui ci occupiamo del passo successivo: verificare il titolo, trovare il giudice, preparare gli allegati, conoscere i costi.

Hai ricevuto un'opposizione: e adesso?

Sequenza: fattura, sollecito, precetto esecutivo, opposizione, tribunale

Con l'opposizione il tuo cliente contesta il credito, e l'esecuzione si ferma. Non deve motivarla. Si riparte solo quando un giudice toglie l'opposizione: con la rapida procedura di rigetto, se hai un titolo, altrimenti con un processo ordinario. Spetta a te dimostrare che il credito è fondato (ch.ch).

Il cliente fa opposizione subito alla notificazione oppure entro 10 giorni presso l'ufficio d'esecuzione (art. 74 LEF). Se contesta solo una parte, deve indicare esattamente l'importo contestato, altrimenti si considera contestato tutto (art. 74 cpv. 2 LEF). Per la parte non contestata puoi di regola chiedere la continuazione.

Termini: entro quando devi far togliere l'opposizione

TermineCosa succedeChi agisceBase legale
Subito o entro 10 giorni dalla notificazioneOpposizioneClienteArt. 74 cpv. 1 LEF
1 anno dalla notificazione del precetto esecutivoIl diritto di chiedere la continuazione si estingue; il termine resta sospeso finché è in corso il procedimento giudiziariotuArt. 88 cpv. 2 LEF
5 giorni dopo la presa di posizione del clienteIl giudice decide (nella pratica, secondo il tribunale, anche più tardi)GiudiceArt. 84 cpv. 2 LEF
10 giorni dalla comunicazione della decisioneChiedere la motivazione scritta, se il giudice ha comunicato solo il dispositivo senza motivazionela parte soccombenteArt. 239 cpv. 2 CPC
10 giorni dalla notificazione della decisione motivataReclamola parte soccombenteArt. 321 cpv. 1–2 CPC
20 giorni dopo il rigetto dell'opposizioneAzione di disconoscimento del debitoClienteArt. 83 cpv. 2 LEF

La seconda riga è la più importante: il promemoria del Bezirksgericht Frauenfeld (tribunale distrettuale di Frauenfeld, TG) indica come presupposto che dalla notificazione del precetto esecutivo non sia trascorso più di un anno. Non aspettare l'undicesimo mese.

Tre strade per togliere l'opposizione

Quale strada hai a disposizione dipende da una domanda: che cosa hai in mano?

Rigetto definitivoRigetto provvisorioVia ordinaria (azione di riconoscimento del debito)
Cosa ti serveDecisione giudiziaria esecutiva, transazione o riconoscimento di debito giudiziale, documento pubblico esecutivo, decisione esecutiva di un'autorità amministrativa svizzera (art. 80 LEF)Riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata firmata (art. 82 LEF)Nessun titolo; dimostri il credito nel processo
ProceduraSommaria, giudice del luogo dell'esecuzioneSommaria, giudice del luogo dell'esecuzionePrima la conciliazione (art. 197 CPC), poi procedura semplificata o ordinaria
Cosa può eccepire il clienteContro una sentenza solo estinzione del debito o dilazione dopo la decisione (provate con documenti) o prescrizione; contro un documento pubblico esecutivo anche altre eccezioni immediatamente comprovabili (art. 81 LEF)Eccezioni che giustifica immediatamente (art. 82 cpv. 2 LEF)Tutto; il giudice esamina il credito in modo completo
DopoDomanda di continuazione20 giorni per l'azione di disconoscimento, altrimenti definitivoLa sentenza deve togliere espressamente l'opposizione (art. 79 LEF)

Un normale atto notarile non basta per il rigetto definitivo: serve un documento esecutivo secondo gli art. 347 segg. CPC.

La decisione rapida in tre domande:

  1. Hai una sentenza, una transazione giudiziale o un documento pubblico esecutivo? → rigetto definitivo.
  2. Il tuo cliente ha firmato qualcosa che indica l'importo o permette di determinarlo (offerta, contratto, riconoscimento di debito)? → rigetto provvisorio.
  3. Niente di firmato? → via ordinaria con conciliazione e azione di riconoscimento del debito.

Per la maggior parte degli indipendenti decide la domanda 2. Per rispondere sì con il prossimo cliente: usa il nostro modello di offerta con campo firma.

Hai un titolo di rigetto? Il check per gli indipendenti

Il nocciolo sta in una frase della legge:

«Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.»

Art. 82 cpv. 1 LEF

Il giudice esamina solo questo documento, non chi abbia ragione nella controversia (DTF 145 III 20 consid. 4.3.3). Per questo la verifica del titolo è il passo più importante.

Che cosa vale come riconoscimento di debito

Controlla il tuo documento con sei punti:

  1. Entrambe le parti chiaramente indicate: tu come creditore, il tuo cliente come debitore.
  2. Importo indicato in cifre o facilmente determinabile: «CHF 4'800» funziona, «secondo il tempo impiegato» no.
  3. Scadenza determinabile: per esempio «30 giorni dopo l'accettazione».
  4. Riconoscimento chiaro dell'obbligo di pagare, senza condizioni.
  5. Firma del cliente o del suo rappresentante.
  6. Il credito è esigibile. Per i contratti significa: hai fornito la tua prestazione.

Titoli tipici sono un riconoscimento di debito o un accordo rateale firmato e un contratto firmato. Un riconoscimento di debito non deve nemmeno indicare la causa del debito (art. 17 CO). Come si presenta un riconoscimento di debito a prova di bomba lo mostra il nostro articolo sul riconoscimento di debito.

Offerta firmata o conferma d'ordine: sì, con la prova della prestazione

La buona notizia per i freelancer: un'offerta o una conferma d'ordine firmata dal tuo cliente è un contratto bilaterale. Se indica il prezzo e il pagamento è esigibile, è in linea di principio un titolo di rigetto provvisorio (DTF 145 III 20 consid. 4.1.1).

Il punto debole: con un contratto bilaterale devi dimostrare di aver adempiuto la tua parte. Se il cliente sostiene che non hai consegnato affatto, questa affermazione basta, e tocca a te provare la consegna (DTF 145 III 20 consid. 4.3.2–4.3.3). Ti serve quindi una prova della prestazione, idealmente un verbale di accettazione o una bolla di consegna firmati dal cliente.

Prendiamo Nina, una web designer immaginaria di Berna. La sua offerta dice: sito web, prezzo fisso CHF 4'800, pagabile 30 giorni dopo l'accettazione. Il cliente firma il campo in fondo al PDF e le rimanda la scansione.

Alla messa online firma la bolla di consegna: «Sito web accettato il 12.05.2026». Fattura e due solleciti restano senza risposta, un avviso dei difetti non arriva mai. Dopo l'opposizione Nina ha tutto: l'offerta come titolo e la bolla di consegna come prova di aver consegnato.

La prassi basilese spiegata in modo semplice

E se il cliente sostiene che il lavoro è difettoso? Per questo c'è la prassi basilese in materia di rigetto dell'opposizione, quella applicata più spesso dai tribunali cantonali (DTF 145 III 20 consid. 4.3.1). Secondo questa prassi un contratto firmato basta se vale una di queste situazioni:

  • Il cliente non sostiene affatto che tu non abbia fornito la prestazione o che l'abbia fornita male.
  • Sostiene un difetto, ma in modo manifestamente infondato. (Se sostiene che non hai consegnato affatto, vale la regola sulla prova vista sopra.)
  • Dimostri immediatamente di aver fornito la prestazione, per esempio con la bolla di consegna firmata.
  • Il cliente avrebbe dovuto adempiere per primo, per esempio versando un acconto concordato.

A questo si aggiunge una regola del Tribunale federale: se il cliente invoca un difetto che avrebbe dovuto notificare, il rigetto viene concesso, a meno che renda verosimile di averlo notificato in tempo (DTF 145 III 20 consid. 4.3.1, con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_19/2016 sul contratto d'appalto). Un «il sito non è mai andato bene» mesi dopo l'accettazione, senza avviso dei difetti, ha poco peso.

Cosa non basta

Questi documenti aiutano come mezzi di prova, ma da soli non sono un titolo di rigetto:

  • E-mail, WhatsApp o un clic. La firma deve essere autografa; è equiparata solo una firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata (art. 14 CO).
  • Fattura più solleciti. Li emetti tu stesso. Mostrano quello che chiedi, non quello che il cliente ha riconosciuto.
  • La bolla di consegna firmata da sola. Conferma la ricezione, non un obbligo di pagare.
  • Il silenzio. Se il tuo cliente non reagisce ai solleciti, non è un riconoscimento (DTF 136 III 627 consid. 3.3). Più documenti formano insieme un titolo solo se quello firmato rinvia agli altri.

Immagina Sandro, un fotografo immaginario di Winterthur. Il suo cliente ha confermato lo shooting da CHF 2'400 solo per e-mail («Perfetto, facciamo così»). Dopo l'opposizione Sandro si rende conto: senza firma niente rigetto provvisorio. Gli resta la conciliazione.

Onorario orario secondo il tempo impiegato: il problema dell'importo

Torniamo a Nina. Per un altro cliente lavora, secondo l'offerta firmata, a «CHF 120 all'ora, secondo il tempo impiegato». Fattura 38 ore, ma non ha un rapporto delle ore firmato.

Dal documento firmato non si può determinare l'importo; le ore figurano solo nella fattura di Nina. Così il rigetto provvisorio verrà probabilmente respinto. La lezione: per il lavoro a ore fai firmare il rapporto delle ore o la bolla di consegna alla consegna.

Chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione: la domanda in 5 passi

La procedura di rigetto dell'opposizione è sommaria: breve, scritta, con documenti come prova. Ecco come presenti la tua domanda di rigetto dell'opposizione (detta anche istanza di rigetto):

  1. Trova il giudice competente. È competente il giudice del luogo dell'esecuzione, cioè del domicilio del tuo cliente oppure, se è una società iscritta nel registro di commercio come una SA o una Sagl, della sua sede (art. 46 e 84 LEF). In pratica è il tribunale del distretto dell'ufficio d'esecuzione che ha emesso il tuo precetto esecutivo; nel Canton Turgovia, per esempio, il Bezirksgericht (tribunale distrettuale).
  2. Scrivi la domanda di rigetto dell'opposizione. Puoi usare il modulo facoltativo «Domanda di rigetto dell'opposizione» dell'Ufficio federale di giustizia; i Cantoni possono offrire moduli propri, e va bene anche una lettera. Il cuore della domanda sono le conclusioni:
Nell'esecuzione n. … dell'Ufficio d'esecuzione di …
sia concesso il rigetto provvisorio dell'opposizione
per fr. … oltre interessi al 5 % dal …;
protestate tasse, spese e ripetibili
a carico della parte convenuta.

Aggiungi in poche frasi che cosa era stato concordato, che cosa hai consegnato e quando il pagamento è diventato esigibile. Il rigetto viene concesso solo per il credito che hai messo in esecuzione; quindi interessi solo se figurano già nel precetto esecutivo.

  1. Prepara gli allegati. Bastano le copie. La checklist è qui sotto.
  2. Presenta la domanda. Su carta con firma autografa, per posta o allo sportello, oppure per via elettronica con firma elettronica qualificata (art. 130 CPC). L'Ufficio federale di giustizia segnala espressamente «che l'invio mediante un semplice messaggio elettronico (e-mail) non è ammesso». Non ti serve una conciliazione prima (art. 198 lett. a CPC).
  3. Versa l'anticipo delle spese e attendi. Nella procedura sommaria il giudice può esigere come anticipo la totalità delle spese processuali presumibili (art. 98 CPC). Poi il tuo cliente prende posizione, e il giudice può decidere senza udienza in base agli atti (art. 253 e 256 CPC).

Checklist degli allegati

AllegatoA cosa serve
Precetto esecutivo, fronte e retro, con l'opposizione annotataMostra esecuzione e opposizione
Offerta, conferma d'ordine, contratto o riconoscimento di debito firmatiIl tuo titolo di rigetto
Bolla di consegna, verbale di accettazione o rapporto delle ore firmatiProva che hai consegnato
FatturaImporto e scadenza
Solleciti con dataProva per l'interesse di mora
ProcuraSolo se qualcuno ti rappresenta
Un esemplare completo per il giudice e uno per ogni controparteIl giudice lo notifica al cliente

Se chiedi l'interesse di mora (5 % all'anno, art. 104 CO), mostri da quando il cliente era in mora: di regola dal tuo sollecito, con un giorno di pagamento stabilito già con il suo decorso (art. 102 CO). Come scrivere un buon sollecito lo spiega la guida al sollecito di pagamento.

Qui Magic Heidi ti aiuta a mettere insieme tutto. Offerta, conferma d'ordine, bolla di consegna, fattura e solleciti sono salvati come PDF presso lo stesso cliente. La cronologia degli invii mostra per ogni documento in che giorno l'hai inviato, a quale indirizzo e-mail e se l'invio è andato a buon fine, per le lettere anche gli eventi postali. Così riporti le date per scadenza e interesse di mora direttamente nella domanda. La scansione firmata dal cliente la aggiungi tu.

Importante: fatture e solleciti sono mezzi di prova, non un titolo. E Magic Heidi non presenta nulla al giudice o all'ufficio d'esecuzione: lo fai tu.

Quanto costa il rigetto dell'opposizione?

La tassa per la decisione è disciplinata dal diritto federale e dipende dal valore litigioso (art. 48 OTLEF):

Valore litigiosoTassa per la decisione
fino a CHF 1'000da CHF 40 a 150
da CHF 1'000 a 10'000da CHF 50 a 300
da CHF 10'000 a 100'000da CHF 60 a 500
da CHF 100'000 a 1'000'000da CHF 70 a 2'000
oltre CHF 1'000'000da CHF 500 a 4'000

Chi paga alla fine? La parte soccombente (art. 106 CPC), ma le spese le anticipi tu. Se vinci, il giudice ti rimborsa l'anticipo e riscuote le spese dal cliente (art. 111 cpv. 1 CPC). Senza avvocato non ricevi ripetibili per la rappresentanza, ma sì le tue spese necessarie e, in casi motivati, un'adeguata indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 CPC).

Il conto di Nina, valore litigioso CHF 4'800: il precetto esecutivo è costato CHF 60 più CHF 7 per ogni tentativo di notificazione e spese come le tasse postali (art. 13 e 16 OTLEF), il rigetto da CHF 50 a 300, forse interamente come anticipo. Se vince, le spese sono a carico del cliente.

Vuoi documentare bene i tuoi crediti fin dall'inizio? Con il software di fatturazione di Magic Heidi crei fatture QR e solleciti con data, e da un'offerta ottieni la fattura con un tocco.

Dopo la decisione: come si va avanti

Rigetto concesso: il tuo cliente può promuovere entro 20 giorni l'azione di disconoscimento del debito, altrimenti l'esecuzione prosegue. Rigetto respinto: puoi presentare reclamo o seguire la via ordinaria.

Rigetto concesso: 20 giorni per l'azione di disconoscimento

Scaduto il termine di pagamento puoi chiedere il pignoramento provvisorio oppure, per i clienti soggetti all'esecuzione in via di fallimento, la formazione dell'inventario (art. 83 cpv. 1 LEF). Il tuo cliente ha 20 giorni per promuovere davanti al giudice del luogo dell'esecuzione un'azione di disconoscimento del debito, senza conciliazione (art. 83 cpv. 2 LEF, art. 198 lett. e n. 1 CPC). Allora si decide sul credito stesso nel processo ordinario.

Se non promuove l'azione o la perde, il rigetto dell'opposizione e il pignoramento provvisorio diventano definitivi (art. 83 cpv. 3 LEF). Se non hai ancora chiesto il pignoramento provvisorio, presenti ora la domanda di continuazione all'ufficio d'esecuzione, come descritto nella guida all'esecuzione. Il termine di un anno era sospeso solo finché il procedimento giudiziario era in corso; dopo riprende a decorrere.

Rigetto respinto

L'appello non è possibile, solo il reclamo entro 10 giorni dalla notificazione della decisione motivata (art. 309 lett. b n. 3 e art. 321 cpv. 1–2 CPC). Se il giudice ha comunicato la decisione senza motivazione scritta, devi prima chiedere la motivazione entro 10 giorni, altrimenti rinunci al reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC). La tassa dell'autorità di reclamo ammonta al massimo a una volta e mezzo la tassa che la prima istanza poteva riscuotere (art. 61 cpv. 1 OTLEF).

Il tuo credito non è perso: il giudice ha esaminato solo il titolo. Se i soldi ti spettano, lo chiarisce il processo ordinario.

Nessun titolo di rigetto? Togliere l'opposizione con l'azione di riconoscimento del debito

Se il tuo cliente non ha firmato nulla, promuovi un'azione di pagamento e chiedi espressamente che venga tolta l'opposizione. Se la sentenza non lo dice, non puoi proseguire direttamente e con la sentenza devi prima chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione (art. 79 e 80 LEF). Spesso la si chiama azione di riconoscimento del debito.

Per i crediti piccoli è meno pesante di quanto sembri:

  • Prima la conciliazione (art. 197 CPC).
  • Fino a CHF 2'000 l'autorità di conciliazione può decidere essa stessa, se lo chiedi (art. 212 CPC).
  • Fino a CHF 10'000 può sottoporre una proposta di decisione; se nessuna parte la rifiuta entro 20 giorni, ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 210 cpv. 1 lett. c, art. 211 cpv. 1 CPC).
  • Fino a CHF 30'000 si applica la procedura semplificata (art. 243 CPC).

Più veloce è la tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), in procedura sommaria e senza conciliazione. Presupposto: fatti incontestati o immediatamente comprovabili, situazione giuridica chiara. Altrimenti il giudice non entra nel merito, e il credito resta intatto. Anche per questo l'Ufficio federale di giustizia ha un modulo.

Al prossimo incarico: così hai già il titolo in mano

Il momento migliore per il rigetto dell'opposizione è il giorno in cui invii l'offerta. I due casi di Nina lo mostrano: una volta una firma sotto un importo fisso, una volta no.

  • Invia l'offerta con campo firma. In Magic Heidi i PDF delle offerte hanno in fondo un blocco per data e firma, attivo di default.
  • Fatti restituire il PDF firmato prima di iniziare. Il cliente firma a mano e ti manda la scansione, oppure firma con la sua firma elettronica qualificata. Magic Heidi non ha una firma elettronica integrata.
  • Per il lavoro a ore fai firmare il rapporto o la bolla di consegna alla consegna.
  • Invia solleciti con data e chiedi che le contestazioni arrivino per iscritto.
  • Prima dei grandi incarichi verifica il cliente, per esempio con un estratto del registro delle esecuzioni.

Ti costa due minuti per incarico e, nel caso peggiore, ti risparmia conciliazione e processo.

Conclusione: togliere l'opposizione comincia con una firma

Un'opposizione non è un punto d'arrivo. Con un'offerta firmata, un contratto o un riconoscimento di debito puoi togliere l'opposizione con il rigetto provvisorio, per una tassa di giustizia da CHF 50 a 300 per crediti da CHF 1'000 a 10'000. Senza firma resta la conciliazione. In entrambi i casi: presenta la domanda entro l'anno dalla notificazione del precetto esecutivo.

Controlla ora il tuo documento con i sei punti sopra. E al prossimo incarico fai in modo che il titolo sia nel tuo classificatore prima del primo giorno di lavoro. Alle domande più frequenti sul rigetto dell'opposizione rispondiamo qui sotto.

Fonti

Informazioni generali, non consulenza giuridica. Per il tuo caso rivolgiti a un'avvocata, a un avvocato o al servizio di consulenza giuridica del tuo Cantone.

FAQ

Domande frequenti sul rigetto dell'opposizione

Quanto tempo ho per chiedere il rigetto dell'opposizione?

Non c'è un termine specifico, ma il diritto di chiedere la continuazione si estingue un anno dopo la notificazione del precetto esecutivo (art. 88 cpv. 2 LEF). Se presenti la domanda prima, il termine resta sospeso durante la procedura.

Qual è la differenza tra rigetto provvisorio e rigetto definitivo dell'opposizione?

Il rigetto definitivo si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo equiparato; contro una sentenza il debitore può eccepire solo l'estinzione del debito, una dilazione o la prescrizione. Il rigetto provvisorio si fonda su un riconoscimento di debito firmato, e il debitore può promuovere entro 20 giorni l'azione di disconoscimento del debito. Se non lo fa, il rigetto diventa definitivo.

Dove si presenta la domanda di rigetto dell'opposizione?

Al giudice del luogo dell'esecuzione, cioè del domicilio del tuo cliente o della sede della sua società iscritta (SA, Sagl), nel distretto dell'ufficio d'esecuzione che ha emesso il precetto esecutivo. Su carta con firma o con firma elettronica qualificata, non con una semplice e-mail.

Una fattura con solleciti basta per il rigetto dell'opposizione?

No. Fattura e solleciti li emetti tu stesso, e il silenzio non è un riconoscimento. Sono buoni allegati, ma come titolo ti serve la firma del cliente.

Mi serve un avvocato per il rigetto dell'opposizione?

No. Puoi scrivere e presentare da solo la domanda di rigetto dell'opposizione, con il modulo dell'Ufficio federale di giustizia o con una lettera. Puoi farti rappresentare da un'avvocata o da un avvocato e, nella procedura di rigetto, anche da rappresentanti professionali come un'agenzia d'incasso (art. 68 cpv. 2 lett. c CPC, art. 27 LEF). Commissari e agenti giuridici patentati solo dove il diritto cantonale lo prevede.

L'esecuzione interrompe la prescrizione della mia fattura?

Sì. La tua esecuzione interrompe la prescrizione (art. 135 n. 2 CO), come pure un riconoscimento di debito del cliente (n. 1). Quali termini valgono lo spiega il nostro articolo Quando si prescrive una fattura?.

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