🔹 AVS/AI/IPG: Il Primo Pilastro
L'AVS (Assicurazione per la Vecchiaia e i Superstiti), spesso chiamata primo pilastro, costituisce il fondamento della sicurezza sociale svizzera. Insieme all'AI (Assicurazione per l'Invalidità) e all'IPG (Indennità di Perdita di Guadagno), fornisce una protezione di base contro i principali rischi di vita:
L'AVS offre rendite di vecchiaia a partire dai 65 anni per gli uomini e dai 64 anni per le donne, con prestazioni per i superstiti per coniugi e figli in caso di decesso del capofamiglia.
L'AI fornisce sostegno finanziario e servizi di riabilitazione per le persone con disabilità che limitano la loro capacità lavorativa.
L'IPG sostituisce il reddito durante il servizio militare o civile obbligatorio e, dal 2021, anche durante il congedo di maternità (14 settimane) e il congedo di paternità (2 settimane).
Aliquota contributiva: 10,6% dello stipendio lordo, suddiviso equamente tra dipendente e datore di lavoro (5,3% ciascuno). Non esiste un limite massimo di stipendio per i contributi AVS, il che la rende un'assicurazione sociale veramente universale.
🔹 ALV: Assicurazione contro la disoccupazione
L'AD (Assicurazione contro la disoccupazione) offre una rete di sicurezza fondamentale tra un lavoro e l'altro, coprendo fino all'80% dello stipendio precedente per un periodo limitato. Per averne diritto, è necessario aver versato contributi per almeno 12 mesi nei due anni precedenti ed essere alla ricerca attiva di un impiego.
Aliquota contributiva: 2,2% sullo stipendio annuo fino a CHF 148.200 (per il 2025), suddiviso equamente tra dipendente e datore di lavoro (1,1% ciascuno). I redditi superiori a questa soglia non richiedono contributi ALV aggiuntivi.
🔹 LPP: Il Secondo Pilastro
La LPP (Legge sulla previdenza professionale) regola il secondo pilastro della sicurezza sociale svizzera: la cassa pensione. Questo sistema di risparmio obbligatorio entra in vigore quando si guadagna più di CHF 22.050 all'anno (soglia del 2025) e si hanno 17 anni o più. La LPP mira a mantenere il tenore di vita pre-pensionamento, erogando, insieme all'AVS, circa il 60% del reddito da lavoro durante la pensione.
Le aliquote contributive variano significativamente in base all'età, alla cassa pensione e allo stipendio, poiché ogni cassa pensione stabilisce le proprie aliquote. In genere, i contributi variano dal 7 al 18% dello "stipendio coordinato" (la quota compresa tra CHF 22.050 e CHF 88.200), suddiviso tra datore di lavoro e dipendente. I datori di lavoro devono versare almeno il 50% e spesso contribuiscono in modo più generoso nell'ambito di pacchetti retributivi competitivi.
🔹 Assicurazione contro gli infortuni (LAINF/NBUV)
La legge svizzera prevede una copertura assicurativa completa contro gli infortuni per tutti i dipendenti:
L'Assicurazione contro gli infortuni professionali (BUV) copre gli infortuni sul lavoro o durante gli spostamenti casa-lavoro, interamente finanziata dal datore di lavoro.
L'Assicurazione contro gli infortuni non professionali (NBUV) copre gli infortuni durante il tempo libero, generalmente detratta dallo stipendio del dipendente, a meno che il datore di lavoro non scelga di condividerne i costi.
Le aliquote contributive variano a seconda del datore di lavoro e dei fattori di rischio, ma in genere si attestano tra l'1 e il 2% dello stipendio.
🔹 Indennità giornaliera di malattia (KTG)
A differenza di altre detrazioni, l'KTG (assicurazione di indennità giornaliera di malattia) è facoltativa per i datori di lavoro, ma viene comunemente offerta. Offre una protezione del reddito durante la malattia, coprendo in genere l'80% dello stipendio dopo un breve periodo di attesa. Quando offerta, il costo è solitamente condiviso tra datore di lavoro e dipendente.