Prima di esaminare la prospettiva dei lavoratori autonomi, è utile comprendere come funziona la LPP nella sua forma "standard" per i dipendenti. Questo fornisce un contesto per le differenze che i liberi professionisti incontrano.
✔️ Requisiti di ammissibilità
Per i dipendenti, nel 2025, la copertura del secondo pilastro diventa obbligatoria quando:
- Il dipendente versa già contributi all'AVS tramite il proprio impiego
- Lo stipendio annuo supera CHF 22.680 (soglia di ingresso per il 2025)
- Il dipendente ha compiuto 17 anni per la copertura dei rischi (decesso e invalidità) o 25 anni per i risparmi pensionistici
I datori di lavoro devono affiliarsi a una cassa pensione e assicurarsi che i propri dipendenti aventi diritto vi aderiscano. Il dipendente non ha scelta in merito: l'adesione è automatica e obbligatoria.
Un concetto chiave nel meccanismo del secondo pilastro è la deduzione di coordinamento. Poiché il primo pilastro fornisce già una parte del reddito pensionistico, il secondo pilastro è concepito per assicurare solo la parte di stipendio non ancora coperta dall'AVS.
Nel 2025, le soglie rilevanti sono:
| Parametro |
Importo (CHF) |
| Deduzione di coordinamento |
26.460 |
| Soglia d'ingresso |
22.680 |
| Stipendio massimo assicurato |
90.720 |
| Stipendio minimo coordinato |
3.780 |
| Stipendio massimo coordinato |
64.260 |
Lo stipendio coordinato, ovvero l'importo effettivamente soggetto a contributi LPP, si calcola sottraendo la deduzione di coordinamento dallo stipendio annuo lordo:
Stipendio coordinato = Stipendio lordo annuo − 26.460
Ad esempio, un dipendente che guadagna 85.000 CHF all'anno percepirebbe uno stipendio coordinato di 58.540 CHF. Un dipendente che guadagna 150.000 CHF sarebbe limitato allo stipendio coordinato massimo di 64.260 CHF ai fini della copertura obbligatoria (sebbene molte casse pensioni offrano una copertura sovraobbligatoria oltre questo limite).
✔️ Aliquote contributive basate sull'età
La legge svizzera sulla previdenza professionale stabilisce aliquote contributive minime che aumentano con l'età, riflettendo l'orizzonte di investimento più breve a disposizione dei lavoratori più anziani. Questi accrediti di vecchiaia rappresentano la quota di risparmio dei contributi:
| Fascia d'età |
Aliquota dell'accredito di vecchiaia |
| 25–34 anni |
7% |
| 35–44 anni |
10% |
| 45–54 anni |
15% |
| 55–65 anni |
18% |
Queste percentuali si applicano allo stipendio coordinato. Oltre agli accrediti pensionistici, i fondi pensione addebitano premi per la copertura dei rischi (invalidità e decesso) e per i costi amministrativi. I contributi totali superano quindi le aliquote degli accrediti pensionistici indicate sopra.
Per i dipendenti, la legge impone ai datori di lavoro di versare almeno la metà dei contributi totali. Molti datori di lavoro contribuiscono volontariamente oltre il minimo, il che rappresenta una componente preziosa della retribuzione complessiva.
✔️ Calcolo delle prestazioni pensionistiche
Al momento del pensionamento, il patrimonio pensionistico accumulato può essere convertito in una rendita vitalizia utilizzando il tasso di conversione. Per la parte obbligatoria del patrimonio del secondo pilastro, la legge svizzera prescrive un'aliquota di conversione del 6,8%.
La rendita annua è calcolata come segue:
Rendita annua = Avere di vecchiaia accumulato × Aliquota di conversione
Un pensionato con un patrimonio obbligatorio LPP di CHF 400.000 riceverebbe:
400.000 × 6,8% = CHF 27.200 all'anno (circa CHF 2.267 al mese)
È interessante notare che molti fondi pensione applicano aliquote di conversione inferiori al patrimonio sovraobbligatorio e che è in corso un dibattito politico sulla riduzione dell'aliquota legale del 6,8% anche per il patrimonio obbligatorio, data l'aumento dell'aspettativa di vita e i bassi tassi d'interesse.